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Commercio - Liberalizzazioni

L’art. 31 del Decreto Monti modifica  l’articolo 3 del Decreto Bersani Bis (Luglio 2006) concernente “Regole di tutela della concorrenza del settore della distribuzione commerciale”. La modifica in pratica dispone che  le attività commerciali siano svolte  senza limiti e prescrizioni. Libertà di scelta, quindi,  per gli orari di apertura e chiusura, decade l’obbligo di chiusura sia infrasettimanale che domenicale. Chiaramente, sono salvaguardati i  motivi imperativi di interesse generale quali salute, la tutela dei lavoratori l’ambiente ed i beni culturali).

E’ bene tuttavia ripercorrere il percorso legislativo che ha accompagnato la suddetta modifica.

La liberalizzazione degli orari di apertura era stata introdotta con il Decreto Legge n. 98 del 6 Luglio 2011 in via sperimentale ed esclusivamente per i Comuni a vocazione turistica.

Il Decreto Monti ha esteso il suddetto principio a tutti gli esercizi commerciali.

All’indomani dell’entrata in vigore del Decreto Monti le associazioni di categoria e alcune Regioni  hanno sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme indicate poiché rappresenterebbero un’invasione di campo della legislazione statale in una materia, il commercio, dove sussiste la competenza legislativa regionale.

Dal canto suo, il Legislatore statale rivendica la totale legittimità delle norme enunciate trattandosi  di questioni attinenti alla tutela della concorrenza materia di competenza esclusiva statale.

Con nota del 30 Dicembre 2011 Roma Capitale adottava una circolare interpretativa delle norme del Decreto Monti, autorizzando da una parte la liberalizzazione degli orari di apertura e dall’altro dando mandato alla polizia municipale di verificare sul territorio gli effetti della liberalizzazione al fine anche di evidenziarne le criticità.